Art. 72.
(Liberazione condizionale).

      1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, ha manifestato costanti progressi nel trattamento, tali da fare ritenere che egli è ravveduto e che non commetterà altri reati, può essere ammesso alla liberazione condizionale se vi sono le condizioni per il suo corretto reinserimento sociale.
      2. Il condannato a pena detentiva temporanea può essere ammesso alla liberazione condizionale, ferma restando la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 67:

          a) se ha scontato almeno trenta mesi e, comunque, almeno metà della pena in esecuzione e il rimanente della medesima non supera i cinque anni; per le pene superiori a dieci anni, il residuo di pena non deve essere superiore a cinque anni più un quarto della pena in esecuzione eccedente i dieci anni; ferme restando le disposizioni di cui alla presente lettera, nei casi di condannati per delitti di cui al comma 1 dell'articolo 79, commessi dopo il 13 maggio 1991, devono essere espiati almeno i due terzi della pena in esecuzione;

          b) quando è stato dichiarato, con la sentenza di condanna, recidivo ai sensi dei capoversi dell'articolo 99 del codice penale,

 

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se ha scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena in esecuzione.

      3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
      4. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
      5. Le preclusioni ai benefìci penitenziari, salva collaborazione con la giustizia, di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 79, non si applicano alla liberazione condizionale.
      6. La liberazione condizionale è attuata con la sottoposizione dell'interessato, per un periodo uguale a quello della pena ancora da scontare o di anni cinque, se si tratta di condannato all'ergastolo, alle prescrizioni contenute nella ordinanza ammissiva alla liberazione condizionale. Il verbale di accettazione della sottoposizione alle prescrizioni, in difetto del quale la liberazione condizionale non è eseguita, è redatto dinanzi all'organo penitenziario da cui l'interessato dipende.
      7. La sottoposizione alle prescrizioni non configura la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 230 del codice penale è abrogato.
      8. Le prescrizioni devono contenere le indicazioni relative ai rapporti che l'interessato deve stabilire e mantenere con l'organo di polizia e con il centro di servizio sociale per adulti, che seguono la misura e presso i quali si deve presentare senza ritardo, le indicazioni relative alle presentazioni periodiche dinanzi agli stessi organi, nonché le indicazioni sulla dimora, sulla libertà di spostamento e sull'eventuale obbligo di permanenza per tempi determinati presso la dimora, sullo svolgimento di attività di lavoro o di altra attività comunque utile al reinserimento sociale. Nelle prescrizioni può essere anche previsto che, durante tutto o parte del periodo di liberazione condizionale, l'interessato non soggiorni in uno o più comuni

 

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e non svolga attività o intrattenga rapporti personali che possono porlo a rischio del compimento di altri reati.
      9. Nel corso della liberazione condizionale, le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
      10. Il centro di servizio sociale per adulti, oltre a controllare la condotta del soggetto, svolge le attività di sostegno e assistenza utili al suo reinserimento sociale. L'organo di polizia verifica l'osservanza delle prescrizioni che lo riguardano. Entrambi riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza circa l'andamento della liberazione condizionale.
      11. Le disposizioni dell'articolo 60 sono applicabili anche alla liberazione condizionale.